I tuoi diritti

C’è molta disinformazione sulla salute mentale e sui disturbi mentali. Per questo è fondamentale produrre e diffondere informazioni corrette e contrastare luoghi comuni infondati e disorientanti. Iniziamo col precisare i diritti delle persone.

Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)

  • Molti non sanno che il SSN deve garantire alle persone con disturbi mentali la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico personalizzato, come previsto dalla normativa sui Livelli Essenziali di Assistenza (DPCM 2017). I programmi terapeutici devono essere definiti in accordo con la persona e in collaborazione con la famiglia. L’assistenza sanitaria deve essere integrata con quella sociale. 

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (ratificata dall’Italia nel 2009 con la legge n. 18) comprende all’interno delle sue tutele anche le disabilità mentali, alla stessa stregua di tutte le altre disabilità.

Molti non sanno che le persone con disturbi mentali mantengono sempre i loro diritti di cittadini.  E come tutti i cittadini anche le persone con disturbi mentali hanno diritto a organizzarsi e associarsi per difendere i loro diritti ed esprimere i loro bisogni.

A quali prestazioni hanno diritto le persone con disturbi mentali?

La risposta è nel DPCM del 12 gennaio 2017, il quale indica – per i diversi ambiti di bisogno – ciò che i cittadini hanno diritto di ricevere dal SSN. Si tratta dei cosiddetti LEA, livelli essenziali di assistenza, che danno attuazione, per il settore sanitario, a quanto stabilito dalla Costituzione, che affida allo Stato il compito di definire i “livelli essenziali delle prestazioni concernenti di diritti civili e sociali” che devono essere “garantiti su tutto il territorio nazionale” (Costituzione, art. 117, comma 2, lettera m).

Si riportano di seguito gli articoli di interesse per la salute mentale. La lettura non è semplice ma è fondamentale per capire che le persone con disagio mentale hanno diritti sanciti dalla legge, anche se purtroppo non sempre i servizi sono organizzati per rispettarli.   

La norma distingue in base ai bisogni delle persone:

    • – per l’ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo valgono gli art. 25 e  art. 32.
    • – per la salute mentale degli adulti valgono gli art. 26 e art. 33.
    • – per le dipendenze patologiche valgono gli art. 28 e art. 35. 

Tutte le altre prestazioni (ambulatoriali, ospedaliere, riabilitative, ecc.) sono indicate in altri articoli con riguardo a tutte le persone, e non solo alle persone con problemi di salute mentale.

Assistenza sanitaria agli stranieri

La normativa sull’assistenza sanitaria agli stranieri è disciplinata dall’art. 34 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato da ultimo dall’articolo 1, comma 240 della legge 30 dicembre 2023, n. 213. L’attuazione della norma è demandata a uno o più decreti ministeriali. 

La norma afferma quanto segue:

1.  Hanno l’obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all’obbligo contributivo, all’assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:

      • a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
      • b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera d-bis), per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza;
      • b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale.
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  • 2.  L’assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell’iscrizione al Servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.
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  • 3.  Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell’anno precedente in Italia e all’estero. L’ammontare del contributo è determinato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e non può essere inferiore a euro 2000 annui.
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  • 4. L’iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale può essere altresì richiesta:
  • a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;
  • b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell’accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973 n. 304.
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  • 5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per l’iscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalità previsti dal decreto di cui al comma 3. Il contributo non è in ogni caso inferiore a euro 700 annui nei casi di cui al comma 4, lettera a), e a euro 1.200 nei casi di cui al comma 4, lettera b).
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  • 6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non è valido per i familiari a carico.
  • 6-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare annualmente, gli importi minimi di cui al comma 3 e al comma 5 possono essere adeguati anche tenendo conto della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente.